Il terrorismo commerciale sull’European Accessibility Act
Chiunque abbia un sito web ne sarà già venuto a conoscenza: il 28 giugno 2025 è entrato in vigore l’European Accessibility Act. Mi sbilancio ancora di più: sicuramente, questo proprietario di sito web, avrà ricevuto una proposta commerciale che, nel corpo della mail e nella prima pagina della presentazione, riportava tale dicitura: “tutti i siti web dovranno essere accessibili”.
Spoiler: non è vero, è terrorismo crudo e nudo.
Per chi non sia interessato a proseguire nella lettura, lo premetto subito: l’European Accessibility Act (EAA) non si applica indistintamente a tutti i siti web, anzi, la cerchia è abbastanza ristretta ed è esplicitata all’art. 2 del regolamento stesso.
Cos’è l’European Accessibility Act (EAA)
La Direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, nota come European Accessibility Act, è una legge europea finalizzata al rendere più accessibili, a persone con difficoltà visive, uditive o motorie, prodotti e servizi importanti come bancomat, smartphone, siti web, e-commerce, biglietti elettronici e lettori di ebook.
Dal 28 giugno 2025, dunque, le categorie di prodotti e servizi rientranti nella norma, devono essere adeguate alle linee guida del WCAG 2.1 AA, una serie di specifiche tecniche da applicare a determinati contenuti digitali per renderli, appunto, più accessibili.
Pertanto, a differenza di quanto in malafede hanno fatto molti professionisti, e diversi miei stessi clienti hanno ricevuto le loro proposte, bisogna sempre analizzare se si rientri o meno nell’elenco dell’EAA prima di partire alla ricerca della conformità perduta.
Quali imprese sono escluse dall’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act
Le imprese escluse dall’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act sono tutte quelle che non rientrano nelle categorie di prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 e di servizi forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025 esplicitate all’art. 2 dello stesso regolamento.
Nel dettaglio elenchiamo rispettivamente l’elenco di prodotti e di servizi dichiarati:
– sistemi hardware e sistemi operativi informatici, terminali self-service, quali terminali di pagamento, sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in e destinati alla fornitura di informazioni e alla comunicazione elettronica, e lettori e-reader
– servizi di comunicazione elettronica, servizi di accesso a contenuti audio-visivi, tutti i siti web, app, biglietti elettronici e strumenti che forniscono informazioni ai passeggeri di servizi di trasporto passeggeri (es. compagnie aeree), servizi bancari per consumatori, libri elettronici e e-commerce
Questo è ciò che viene esplicitato al famigerato art. 2 del regolamento. Molte aziende, già semplicemente da questo breve elenco, risultano escluse dall’applicazione dell’EAA e, in linea generale, la frase “tutti i siti web devono essere accessibili” si conferma mistificatoria.
In aggiunta a queste categorie, il regolamento fornisce altre ragioni di esclusione per le imprese:
– Le micro-imprese, da intendersi come aziende che fatturano sotto i 2M l’anno e con meno di 10 dipendenti, fornitrici di servizi sono esonerate. Non vale lo stesso se forniscono prodotti rientranti nell’elenco precedente
– Le aziende che dimostrano la presenza di oneri eccessivi per effettuare l’adeguamento sono esonerate
– Aziende che commercializzano prodotti immessi prima della data possono continuare a farlo fino a esaurimento scorte
– Aziende che forniscono servizi già in uso prima del 28 giugno 2025, possono proseguire fino al 28 giugno 2030. Parrebbe interrompersi questa misura transitoria in caso di aggiornamenti che modifichino significativamente il servizio
La trasversalità con l’AgID nella normativa italiana
Per ciò che abbiamo visto finora, se hai davvero la pazienza di essere ancora qui a leggere, mi auguro un po’ più sereno di quando hai cominciato, l’EAA si applica prevalentemente ad aziende private che commercializzano determinati prodotti e servizi. Una volta appurato che si rientri nell’EAA, sarà necessario essere conformi alle linee guida del WCAG 2.1 AA, come già spiegato precedentemente.
In Italia, però, c’è un altro regolamento che obbliga alla conformità ai requisiti di accessibilità del WCAG: l’AgID. L’AgID richiede l’accessibilità ai contenuti digitali delle PA e ai fornitori di servizi per conto delle stesse PA.
Che si tratti di EAA o di AgID, comunque, le specifiche tecniche da seguire sono, fortunatamente, le medesime.
Attenzione al terrorismo commerciale sull’European Accessibility Act e sulle novità legislative
Comunico ufficialmente lo stop alla parte tecnica del contenuto! Spero di aver ridotto il mattone al minimo indispensabile, ma volevo portare un’analisi tecnica e obiettiva della norma, senza pretese di interpretazioni che prediligerei lasciare a chi il legale lo fa di professione.
È chiaro che rivolgersi a un legale sarà sempre una soluzione più adeguata, ma l’European Accessibility Act possiamo davvero leggerlo tutti, più o meno approfonditamente. Si trova gratuitamente online.
E leggendolo, possiamo imparare a non fidarci di coloro che spiegano una norma vendendoci un servizio abbinato. Su questo la mia fiducia crolla ai minimi storici perché, come già accadde ai tempi delle novità in materia di cookies e privacy, pur di vendere si punta a innescare un principio di urgenza e di paura nelle persone, anche mistificando le leggi.
Morale da favola di Esopo che mi sento di lasciarti è: se devi informarti, non farlo da chi ti vende soluzioni commerciali. Quando c’è un doppio fine, c’è il grande rischio che le nozioni fornite siano volutamente romanzate per indirizzarti in una direzione molto specifica, la loro.
Un consiglio finale a margine sull’European Accessibility Act
Siamo giunti al termine di questo articolo che spero ti sia stato di aiuto. Ciò che voglio sottolineare, però, è di non trascurare la vera finalità dell’European Accessibility Act e di implementare, senza la tortura dei venditori di ansia, pian piano, le linee guida per rendere i tuoi contenuti digitali più accessibili.
È importante includere persone con disabilità, soprattutto ora che abbiamo finalmente gli strumenti a disposizione per farlo. Io, in primis, lo sto implementando per me e i miei clienti.
A presto, una buona giornata o serata! Ti auguro il meglio.